Art. 32 Regolamento Unitario Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti CNPADC

Art. 32 – Pensione di vecchiaia anticipata

  1. La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
  2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato alternativamente i seguenti requisiti:
    1. compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anzianità contributiva;
    2. compimento di quaranta anni di anzianità contributiva  indipendentemente dall’età.
  3. I  requisiti  di  cui  al  comma  2  sono  ridotti  a  cinquantotto  anni  di  età  e  trentacinque  anni  di  anzianità contributiva per gli iscritti con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica, subordinatamente alla cancellazione dall’Albo professionale.
  4. La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata è fissata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Qualora la domanda di pensione di vecchiaia anticipata sia presentata successivamente alla decorrenza individuata ai sensi del comma 4, la stessa è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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