Restituzione dei contributi Enpaf
Restituzione dei contributi Enpaf
L’articolo 24 del Regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (salvo adeguamento all’aspettativa di vita) non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti.
La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.
La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti.