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Ricongiungimento familiare

13 Novembre 2019 -

Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è la realizzazione del diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare. Questo è riconosciuto agli stranieri titolari di:

  • permesso di soggiorno, cittadinanza UE, permesso di soggiorno per lungosoggiornanti;
  • permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo non occasionale, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica di qualsiasi durata, carta blu UE di qualsiasi durata, attesa cittadinanza;

Il ricongiungimento è escluso:

  • quando il soggiornante chiede il riconoscimento della protezione internazionale e la domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  • se il richiedente è destinatario delle misure di protezione temporanea;

Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
  • figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualore esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.

Requisiti oggettivi richiesti sono:

  • la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali
  • disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere
  • disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo

Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale.

Il richiedente deve dimostrare un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il  2019 pari a € 5.954 annui, ossia € 458 mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Persone da ricongiungere Reddito annuo
1 € 8.931,00
2 € 11.908,00
3 € 14.885,00
4 € 17.862,00
5 € 20.839,00
6 € 23.816,00

Casi particolari:

  • per due o più figli di età inferiore ai 14 anni€ 11.908,00
  • moglie e  2 o più figli di età inferiore ai 14 anni€ 14.885,00 

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