Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari
Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198 legge n.662/96)
I promotori finanziari iscritti all’INPS e nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari così come previsto dall’art. 13 del regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997, possono riscattare, nella gestione degli esercenti attività commerciali, i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.
Per avvalersi della facoltà di riscatto, gli interessati dovranno risultare iscritti – in qualità di promotori finanziari – oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto.
Documenti da allegare :
- La domanda di riscatto deve essere corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante il periodo di svolgimento del praticantato.
Per inviare la domanda di Riscatto .