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Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 5, D.Lgs. 151/2001)

I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che hanno dato luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro. Hanno titolo al riscatto anche i superstiti del lavoratore deceduto. 

Documenti da allegare :

  • La domanda deve essere corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante i dati anagrafici dei figli. 

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