Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996)
I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare, nella misura massima di 3 anni, i periodi, successivi al 31.12.1996, caratterizzati da interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, e privi di copertura assicurativa (es. aspettative non retribuite per motivi privati o di studio, i periodi di sciopero, ecc..).
Documenti da allegare :
- I periodi oggetto di riscatto devono risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza;
- Il riscatto in parola è precluso ove l’interessato si sia avvalso della facoltà alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari;
Per inviare la domanda di Riscatto .