Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni
Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997)
A partire dal 1° agosto 1995, i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. Detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione). La facoltà in esame può quindi essere esercitata per tutti i periodi per i quali è stato erogato l’assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione. La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e non è soggetta a termini di decadenza.
Documenti da allegare :
- Poiché i periodi di godimento dell’assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’archivio di questo Istituto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto in argomento.
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