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Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)

Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro e privi di copertura assicurativa. Il riscatto in parola è precluso ove l’interessato si sia avvalso della facoltà alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari. 

Documenti da allegare :

  • Ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è necessario provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto. 

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