Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro
Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996)
I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi, successivi al 31.12.1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
Documenti da allegare :
- Il comma 3 dell’art. 6 del Decreto legislativo n.564/1996 affida ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – ad oggi non emanato – il compito di “individuare” i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro “ammessi” alla copertura assicurativa.
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