Riscatto di periodi non coperti da contribuzione
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione
L’articolo 20 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi antecedenti alla data del 29 gennaio 2019 non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
Il presente riscatto può essere esercitato a domanda dall’assicurato, dai superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.
L’onere è detraibile dall’imposta lorda, da parte di chi l’ha sostenuto, nella misura del 50% in 5 quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Solo per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato.
Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
Il periodo deve essere successivo al 31/12/1995 e precedente al 29 gennaio 2019.
Con il messaggio Inps n.1752 del 24-04-2020, sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
AVVERTENZA: La facoltà di riscatto può essere esercitata nella Gestione in cui vi sia almeno un contributo obbligatorio, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, per poter procedere con il riscatto è necessario dichiarare :
- di non avere contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, precedente all’ 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;
- di essere consapevole che l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1/1/1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato, e senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi;
- che la mancata copertura contributiva dei periodi richiesti non deriva dall’inadempimento di un obbligo contributivo.
Documenti da allegare :
- Non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto in argomento.
Per inviare la domanda di Riscatto .