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Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

Con la costituzione di rendita vitalizia il lavoratore può sanare un vuoto contributivo causato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e dal decorso della prescrizione. L’omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell’obbligo assicurativo. La rendita vitalizia non può essere richiesta nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione a qualsiasi titolo dell’obbligo assicurativo. Sia il datore di lavoro o i suoi aventi causa che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.
La facoltà di riscatto è riconosciuta anche in favore dei collaboratori di imprese familiari, dei collaboratori del nucleo diretto – coltivatore, diverso dal titolare; di coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.

Documenti da allegare :

  • L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato);
  • La documentazione deve essere prodotta in originale o copia conforme debitamente autenticata;
  • La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con “altri mezzi”, anche orali;
  • Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR n.445/2000 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato;
  • Il dichiarante deve attestare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato;
  • Nel caso di domanda presentata dal superstite che non è titolare di pensione di reversibilità e non ne ha presentato domanda i documenti da allegare sono: autocertificazione attestante la morte del lavoratore;
  • Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare del lavoratore aggiornato alla data di morte e se si tratta di vedova inabile, di orfano di età superiore ai 18 anni inabile, ovvero di fratello o sorella, il certificato medico redatto sul modello SS3;

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