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Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

20 Febbraio 2022 -

Mod.730/2022 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

IV. APPENDICE

Modello 730/2022 istruzioni

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d’imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione
o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
  • interventi di messa a norma degli edifici;
  • opere interne;
  • opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
  • realizzazione di parcheggi pertinenziali;
  • interventi di bonifica dall’amianto;
  • sistemazione a verde;
  • recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas si ultima generazione.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
  • relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

  • per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
  • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

  • le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  • le ritenute di acconto operate sui compensi;
  • l’imposta di bollo;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell’Ici; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all’Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l’invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso
del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.


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