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Spese sanitarie per persone con disabilità Mod.730/2022

20 Febbraio 2022 -

Mod.730/2022 Spese sanitarie per persone con disabilità

IV. APPENDICE

Modello 730/2022 istruzioni

Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

 spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante
il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili.

Attenzione:

si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione delle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1,lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art.
4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell’art. 4
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d’invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di
parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza
delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n.488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
1)
ai soggetti con disabilità psichica o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti con pluriamputazioni.

Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come definita dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento,
emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata
comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici
dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la disabilità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei
trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura della disabilità i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato
al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire alla persona disabile di guidare. Invece, per le persone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) – art. 53).

Le persone non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l’acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a);
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art.54, lett. f);
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).

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