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L’usucapione

L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un diritto reale di godimento, che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo.

I requisiti per usucapione – ex art. 1158 cod. civ. – un bene immobile sono:

  • Il decorso di 20 anni;
  • Il possesso continuato, non interrotto nel tempo;
  • Il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito tramite minaccia o violenza, ed esercitato in modo palese, “alla luce del sole”;
  • Il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all’esercizio del diritto reale di proprietà; in modo, cioè da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una chiara volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedimento agli altri ogni atto di godimento o di gestione su di esso;

Per i terreni agricoli,ai sensi dell’art. 1159-bis, cod. civ., l’usucapione si compie in 15 anni e non negli ordinari 20 anni.

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