L’usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un diritto reale di godimento, che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo.
I requisiti per usucapione – ex art. 1158 cod. civ. – un bene immobile sono:
- Il decorso di 20 anni;
- Il possesso continuato, non interrotto nel tempo;
- Il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito tramite minaccia o violenza, ed esercitato in modo palese, “alla luce del sole”;
- Il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all’esercizio del diritto reale di proprietà; in modo, cioè da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una chiara volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedimento agli altri ogni atto di godimento o di gestione su di esso;
Per i terreni agricoli,ai sensi dell’art. 1159-bis, cod. civ., l’usucapione si compie in 15 anni e non negli ordinari 20 anni.