Art.35 TUIR
TUIR Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.