Art.39 TUIR
TUIR Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 39
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.