Lavoro

Art.69 TUIR

TUIR Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 69

Premi, vincite e indennità

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. (1)

1bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. (2)

2.  Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. (3)


(1) Comma così sostituito dall’ art. 6, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1bis.
(2) Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1bis.
(3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 367, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205. 

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse