Lavoro

Art.74 TUIR

TUIR Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Art. 74

Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. (2)

2. Non costituiscono esercizio dell’attivita’ commerciale:

a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche’ l’esercizio di attivita’ previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.(1)


(1) Lettera modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Comma così modificato dall’ art. 57, comma 2-quinquiesdecies, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse