Lavoro

Art.108 TUIR

TUIR Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Art. 108

Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (4)

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (2) 

3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (1) (5)

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. (6) 

4bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. (3)


(1) Comma così sostituito dall’ art. 13bis, comma 2, lett. c), n. 3), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(2) Successivamente il presente comma è stato modificato dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 3 del suddetto art. 9 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 13bis, comma 2, lett. c), n. 2), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(3) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 8, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 13bis, comma 2, lett. c), n. 1), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; per l’efficacia e l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 13bis, commi 5, 6 e 8 del medesimo D.L. n. 244/2016.

(5) A norma di quanto disposto dall’ art. 13bis, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, le disposizioni dell’ultimo periodo del presente comma, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 19/2017, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

(6) Comma così modificato dall’ art. 13bis, comma 2, lett. c), n. 4), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; per l’efficacia e l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 13bis, commi 5, 6 e 8 del medesimo D.L. n. 244/2016.

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