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Pensione di inabilità INPS

19 Novembre 2019 -

Pensione di inabilità INPS

La pensione di inabilità è una prestazione pensionistica, erogata dall’INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A differenza con l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità è reversibile.

La pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi.

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, ovvero 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. 

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

I soli iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità NON può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

In correlazione con la pensione di inabilità esiste una particolarità, per poter accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

COSE DA SAPERE

I requisiti e categorie :

  • certificato medico SS3 rilasciato dal proprio medico di base attestante le patologie invalidanti;
  • l’assistito deve aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • lavoratori dipendenti settore privato;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata;

Alla concessione della pensione è obbligatorio :

  • aver cessato qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • aver provveduto alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;

Casi particolari :

  • la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2 comma 12 della legge 335/1995 il cumulo pensionistico è riconosciuto d’ufficio ( rif. punto 2.3 della circolare INPS n.120 del 06/08/2013 )

Circolare INPS n.262 del 3 dicembre 1984

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