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La pensione anticipata ExEnpals

26 Novembre 2019 -

La pensione anticipata o di anzianità ExEnpals è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia

Nel 2019 i requisiti contributivi minimi, per gli uomini è di 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra e per le Donne da 41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra. 

Dal 1° gennaio 2019 c’è stato un sostanziale cambiamento per quanto riguarda le finestre d’uscita, in quanto fino al 2026 l’adeguamento all’aspettativa di vita è stato “bloccato”, come da Dl n. 4/2019. Infatti per tutti i soggetti a carico dell’Ago, per i quali sarà liquidata la pensione, al compimento del requisito contributivo si aggiungeranno 3 mesi di finestra e la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo della stessa.

Le categorie a cui è riservato il requisito per acceder alla pensione anticipata nel fondo ExEnpals sono:

  • attori, presentatori, doppiatori e direttori d’orchestra;
  • ballerini e tersicorei (danza classica);
  • sportivi professioniti;

Nota : Per i lavoratori al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere con un’età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (67 anni per il 2019), fino ad un massimo di 3 anni, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione non inferiore a 1.282,37 euro mensili nel 2019 (che corrisponde a 2,8 volte l’assegno sociale). Tale importo è indicizzato in funzione del PIL nominale.

Opzione Donna, contributo sperimentale lavoratrici


Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con 35 anni di  contribuzione  e 58  anni  di età,  ma  con  una  penalizzazione consistente nella liquidazione  della  pensione con il sistema completamente contributivo (la cosiddetta “Opzione donna”). Tale possibilità è limitata alle pensioni con requisiti maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Con la circolare 11/2019l’INPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 :

  • per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività dall’1 gennaio 2012;
  • per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all’1 gennaio 1996;
  • per i nuovi assunti, dopo l’1 gennaio 1996, (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa;

Criteri di calcolo della pensione

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995Sistema di calcolo
18 anni e piùretributivo, legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo fino al 2011 e contributivo dal 2012
meno di 18 anniretributivo, per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995; contributivo, per i periodi dal 1° gennaio 1996
nessunacontributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa

Calcolo retributivo

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all’importo  relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dall’1 gennaio 1993 in poi. Una terza quota C, calcolata con il metodo contributivo, corrisponderà invece all’importo dell’anzianità maturata dall’1 gennaio 2012. 

Per il calcolo della quota A la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, fra tutte quelle versate ed accreditate nell’arco dell’intera vita lavorativa. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra l’1 gennaio 1957 e l’1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione,sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita. Per il calcolo della quota B, la retribuzione giornaliera   ricavata dalla media di un determinato numero di migliori retribuzioni ovvero di ultime retribuzioni a seconda che il lavoratore appartenga al raggruppamento A, B o C. Le retribuzioni sono rivalutate secondo lo stesso criterio utilizzato per la quota A.

La base pensionabile

Raggruppamento ARaggruppamento BRaggruppamento C
1.9002.6003.120

A_ La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione.

B e C_ La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione.

L’ammontare del trattamento è  pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (47.143 euro per l’anno 2019), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita),  l’aliquota si riduce come segue:

  • all’ 1,5% per la fascia eccedente il 33%;
  • all’ 1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;
  • all’ 1% per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.

L’aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota “B”, è invece determinata come segue:

  • 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”;
  • 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”;
  • 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”;
  • 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del “tetto”.

Aliquote di rendimento pensioni 2019

Quota AQuota B
Fino a € 47.143,002,00 %2,00 %
Da € 47.143,00 a € 62.700,191,50 %1,50 %
Da € 62.700,20 a € 78.257,381,25 %1,35 %
Da € 78.257,39 a € 89.571,701,00 %1,10 %
Oltre € 89.571,701,00 %0,90 %

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell’azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all’inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2019, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,532%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,245% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,257% se si decide di arrivare fino a 70 anni.  A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni, sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

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