La pensione di vecchiaia ExEnpals
La pensione di vecchiaia ExEnpals
La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni :
- compimento dell’età pensionabile;
- raggiungimento di determinati requisiti contributivi;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Spetta all’età di 67 anni sia per gli uomini sia per le donne (il limite di età femminile è stato infatti parificato a quello maschile a partire dal 2018).
I suddetti requisiti anagrafici, sono adeguati alla cosiddetta speranze di vita con una periodicità biennale dal 2019.
Nel biennio 2019 / 2020 l’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia è di 67 anni.
Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l’accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:
- per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all’80%, per i quali continuano ad applicare i “vecchi” limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
- per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l’età è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione;
I suddetti limiti di età sono tuttavia ridotti per alcune specifiche categorie
| CATEGORIE | ETA’ PENSIONABILE |
| Attori di prosa, operetta, rivista varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d’orchestra e sostituti; figuranti e indossatori | Uomini 64 anni e 7 mesi Donne 63 anni e 7 mesi |
| Artisti lirici; professori d’orchestra, orchestrali; coristi, concertisti e cantanti di musica leggera | Uomini 62 anni Donne 61 anni |
| Tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi | Uomini e Donne 47 anni |
| Sportivi professionisti | Uomini 53 anni e 7 mesi Donne 52 anni e 7 mesi |
Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico :
- Ballo (ballerini e tersicorei) ;
- Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc. ;
- Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda ;
- Sportivi professionisti ;
Gruppo Ballo
| Anno | Età Uomini eDonne |
| Dal 2021 al 2022 (31 dicembre) | 47 anni |
| Dal 2023 (1° gennaio) | 47 anni * |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n122.
Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.
| Anno | Età Uomini | Età Donne |
| 2021 | 62 anni | 61 anni |
| 2022 | 62 anni | 62 anni |
| Dal 2023 (1°gennaio) | 62 anni * | 62 anni * |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n122.
Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda
| Anno | Età Uomini | Età Donne |
| 2021 | 65 anni | 64 anni |
| 2022 | 65 anni | 65 anni |
| Dal 2023 (1°gennaio) | 65 anni * | 65 anni * |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n122.
Gruppo Sportivi professionisti
| Anno | Età Uomini | Età Donne |
| 2021 | 54 anni | 53 anni |
| 2022 | 54 anni | 54 anni |
| Dal 2023 (1°gennaio) | 54 anni * | 54 anni * |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n122.
Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.
I ballerini e tersicorei conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell’assicurazione al fondo e risultino versati un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, pari a 2.400 giornate.
La pensione di vecchiaia contributiva
Per i lavoratori che hanno iniziato l’attività dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall’1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 (vedi sopra).
È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia all’età di 71 anni (2019-2020) sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi). Viene richiesta la cessazione del lavoro dipendente.
Affinché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale INPS (limite pari a 686,98 euro mensili nel 2018). Si prescinde da quest’ultima condizione (1,5 volte l’assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 71 anni (e oltre), in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.
IL CALCOLO DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 :
- per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività dall’1 gennaio 2012;
- per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all’1 gennaio 1996;
- per i nuovi assunti, dopo l’1 gennaio 1996, (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa;
Criteri di calcolo della pensione
| Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | Sistema di calcolo |
| 18 anni e più | retributivo, legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo fino al 2011 e contributivo dal 2012 |
| meno di 18 anni | retributivo, per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995; contributivo, per i periodi dal 1° gennaio 1996 |
| nessuna | contributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa |
Calcolo retributivo
La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dall’1 gennaio 1993 in poi. Una terza quota C, calcolata con il metodo contributivo, corrisponderà invece all’importo dell’anzianità maturata dall’1 gennaio 2012.
Per il calcolo della quota A la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, fra tutte quelle versate ed accreditate nell’arco dell’intera vita lavorativa. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra l’1 gennaio 1957 e l’1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione,sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita. Per il calcolo della quota B, la retribuzione giornaliera ricavata dalla media di un determinato numero di migliori retribuzioni ovvero di ultime retribuzioni a seconda che il lavoratore appartenga al raggruppamento A, B o C. Le retribuzioni sono rivalutate secondo lo stesso criterio utilizzato per la quota A.
La base pensionabile
| Raggruppamento A | Raggruppamento B | Raggruppamento C |
| 1.900 | 2.600 | 3.120 |
A_ La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione.
B e C_ La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione.
L’ammontare del trattamento è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.
Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (47.143 euro per l’anno 2019), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l’aliquota si riduce come segue:
- all’ 1,5% per la fascia eccedente il 33%;
- all’ 1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;
- all’ 1% per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.
L’aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota “B”, è invece determinata come segue:
- 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”;
- 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”;
- 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”;
- 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del “tetto”.
Aliquote di rendimento pensioni 2019
| Quota A | Quota B | |
| Fino a € 47.143,00 | 2,00 % | 2,00 % |
| Da € 47.143,00 a € 62.700,19 | 1,50 % | 1,50 % |
| Da € 62.700,20 a € 78.257,38 | 1,25 % | 1,35 % |
| Da € 78.257,39 a € 89.571,70 | 1,00 % | 1,10 % |
| Oltre € 89.571,70 | 1,00 % | 0,90 % |
Calcolo contributivo
Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell’azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all’inflazione.
Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2019, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,532%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,245% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,257% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni, sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita).