Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni 2021
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
Tabella D 2
Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994
Anno | Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione |
2020 | Oltre € 33.512,70 | Fino a € 26.810,16 | Da € 26.810,16 fino a 33.512,70 |
2021 | Oltre € 33.512,70 | Fino a € 26.810,16 | Da € 26.810,16 fino a 33.512,70 |
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).