Maggiorazione dell’assegno sociale 2020/2021
Maggiorazione dell’assegno sociale 2020/2021
Tabella L 8
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
Da 65 anni | mensile | €191,74 | mensile | €191,74 |
Da 65 anni | annuo | €2.492,62 | annuo | €2.492,62 |
Da 70 anni | mensile | €191,74 | mensile | €191,74 |
Da 70 anni | annuo | €2.492,62 | annuo | €2.492,62 |
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
- A – Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
- B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS | Limite personale | Limite coniugale | |
2020 | €5.983,64 | €8.476,26 | €14.459,90 |
2021 | €5.983,64 | €8.476,26 | €14.459,90 |
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
- L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
- AS: importo dell’assegno sociale spettante nell’anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.