Assegno al nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione Separata
Assegno al nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione Separata
È una prestazione a sostegno del reddito dedicata alle famiglie dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. L’assegno è erogato da parte dell’INPS alle famiglie dei lavoratori suddetti.
L’assegno è corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulta coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%.
I periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione. Infatti, l’accredito dei contributi in tale gestione dell’INPS avviene partendo dal mese di gennaio, o dal primo mese di iscrizione in caso di nuovi iscritti, dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi siano maturati.
Per aver diritto alla prestazione, è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da attività indicate all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995. In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% anche con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi/parte di unione civile o dal solo lavoratore richiedente.
La domanda deve essere presentata, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, ecc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione ANF. Qualora la domanda sia presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale).