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Congedo parentale 2021

Congedo parentale 2021

INFORMATIVA ‘CONGEDO 2021 PER GENITORI’ LAVORATORI DIPENDENTI, DI CUI ALL’ ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, CON FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA DA CONTATTO O IN CASO DI ATTIVITÀ DIDATTICA O EDUCATIVA IN PRESENZA SOSPESA O CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI

L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14 e può essere fruito sia in modalità giornaliera che oraria.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. Le relative domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Per presentare domanda di congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi si deve utilizzare la procedura di «domanda di congedo parentale», all’interno della quale, è richiesto se si vuole presentare domanda per ‘CONGEDO 2021 PER GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA SARS COVID-19, IN QUARANTENA DA CONTATTO, CON ATTIVITA’ DIDATTICA O EDUCATIVA IN PRESENZA SOSPESA O CON CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI‘. La procedura consente l’acquisizione della domanda spuntando il ‘si’ sulla relativa opzione ed il ‘no’ sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali, di congedo per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente minore di anni 14, di congedo per quarantena scolastica del figlio e di congedo COVID-19).

Per poter fruire del congedo per la cura di figli senza disabilità grave devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1. l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    2. la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3. la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età. Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1. l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    2. la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3. la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposto con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
    4. chiusura del centro assistenziale diurno disposto con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture contenente la durata della chiusura.

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il rilascio della procedura di domanda di congedo 2021 per genitori (29/04/2021), possono essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, presentando una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Con la presentazione della domanda per la cura di figli senza disabilità grave si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di voler richiedere il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
  • che il figlio per cui si richiede il congedo è: in quarantena da contatto, o infetto da SARS COVID-19, oppure destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, ovvero di chiusura del centro assistenziale diurno;
  • di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile;
  • che, durante la fruizione del presente congedo, il figlio per cui si richiede il congedo ha la stessa residenza anagrafica del richiedente;
  • di non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo;
  • che l’altro genitore non è anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo oppure (qualora l’altro genitore sia anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) che durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore non fruisce di «Congedo 2021 per genitori», non svolge a qualsiasi titolo attività di lavoro in modalità agile, non fruisce di «Congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado site nelle zone rosse» per lo stesso figlio o per altro figlio convivente, non fruisce di «Congedo 2021 per genitori» per altro figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, non fruisce di congedo di maternità/paternità o di congedo parentale per lo stesso figlio, non fruisce dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento) per lo stesso figlio, non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non è sospeso dal lavoro, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • che l’altro genitore non ha richiesto, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo, il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia per altro figlio convivente non disabile grave;
  • di essere consapevole che le situazioni di incompatibilità non rilevano in caso di fruizione da parte dell’altro genitore di congedi o benefici per altro figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/1992.

Con la presentazione della domanda per la cura di figli con disabilità grave si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di voler richiedere il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi;
  • che il figlio per cui si richiede il congedo è: in quarantena da contatto, o infetto da SARS COVID-19, oppure destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, ovvero di chiusura del centro assistenziale diurno;
  • di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile;
  • che è stata accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del figlio per cui si chiede il congedo;
  • che il figlio per cui si chiede il congedo è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
  • di non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo;
  • che durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore (indipendentemente dalla residenza anagrafica con il figlio per cui si richiede il congedo) non fruisce, per lo stesso figlio disabile grave, di «Congedo 2021 per genitori», di attività lavorativa in modalità agile, di «Congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado site nelle zone rosse»;
  • che durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore (anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) non fruisce per lo stesso figlio disabile grave, di congedo di maternità/paternità o di congedo parentale, dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento), non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non è sospeso dal lavoro, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
  • che l’altro genitore (anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) non ha richiesto, per lo stesso figlio disabile grave, il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

È possibile allegare alla domanda copia digitalizzata della documentazione attestante le condizioni richieste per l’accesso al congedo oppure, se emessa da pubblica amministrazione, ogni documento utile al reperimento delle informazioni identificative della documentazione stessa.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare n.63 del 14.04.2021 contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo di cui trattasi.

INFORMATIVA CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA DELLE CLASSI II E III MEDIA IN ZONA ROSSA O SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER FIGLIO CON DISABILITÀ GRAVE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE O GRADO O PER CHIUSURA CENTRI ASSISTENZIALI

I. CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA DELLE CLASSI II E III MEDIA IN ZONA ROSSA

Per l’anno 2020 a decorrere dal 9 novembre e fino al 30 aprile 2021 è stata introdotta, dal D.L. n. 149/2020, la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, di fruire di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza adottata ai sensi dell’art. 3, co. 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020, del successivo DPCM del 3 dicembre 2020 e dell’art 19 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanze del Ministero della Salute. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni.

La durata massima del congedo coincide con il periodo o i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

L’indennità erogata è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto nell’art. 23 T.U maternità/paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Per presentare domanda di congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, è richiesto se si vuole presentare domanda per ‘CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA DELLE CLASSI II E III MEDIA IN ZONA ROSSA O SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER FIGLIO CON DISABILITÀ GRAVE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE O GRADO O PER CHIUSURA CENTRI ASSISTENZIALI‘. La procedura consente l’acquisizione della domanda spuntando il ‘si’ sulla relativa opzione ed il ‘no’ sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, di congedo per quarantena scolastica del figlio e di congedo COVID-19). Si fa presente che, nel caso in cui il congedo richiesto riguardi periodi ricadenti a cavallo degli anni 2020 e del 2021, sarà necessario presentare due distinte domande per ogni anno di riferimento.

L’accesso al congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi II e III media in zona rossa risulta possibile solo a condizione che:

  • Il richiedente abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • Il richiedente non possa svolgere attività di lavoro in modalità agile;
  • Il figlio per cui si fruisce del congedo sia alunno iscritto alla II o III media;
  • La sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio deve essere stata disposta a seguito dell’emanazione di un’ordinanza del Ministero della Salute che individua le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse);
  • L’altro genitore non stia fruendo negli stessi giorni del medesimo congedo per lo stesso figlio o non stia prestando lavoro in modalità agile per motivi legati allo stesso figlio.

Con la presentazione della domanda si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
  • di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile
  • che, durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore non fruisce, per lo stesso figlio o per altro figlio non disabile, di ‘congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali’ e non svolge attività di lavoro in modalità agile per motivi legati allo stesso figlio.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare emessa dall’istituto contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo di cui trattasi.

II. CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IN PRESENZA IN SCUOLE DI OGNI ORDINE O GRADO O CHIUSURA DEI CENTRI ASSISTENZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 5 marzo 2021, i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 104/1992 iscritto a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, possono fruire di un congedo indennizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o della chiusura disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

Il congedo si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è dislocata la scuola per la quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza o il centro assistenziale relativamente al quale sia stata disposta la chiusura.

Il Congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni, per lo stesso figlio.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola o di chiusura del centro assistenziale del figlio con disabilità in situazione di gravità disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

L’indennità erogata è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto nell’art. 23 T.U maternità/paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per presentare domanda di congedo per “sospensione dell’attività in presenza in scuole di ogni ordine o grado o chiusura di centri assistenziali per figli con disabilità in situazione di gravità” si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, è richiesto se si vuole presentare domanda per il “congedo straordinario per sospensione dell’attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”. La procedura consente l’acquisizione della domanda spuntando il ‘si’ sulla relativa opzione ed il “no” sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, di congedo per quarantena scolastica del figlio e di congedo COVID-19). Si fa presente che, nel caso in cui il congedo richiesto riguardi periodi ricadenti a cavallo degli anni 2020 e del 2021, sarà necessario presentare due distinte domande per ogni anno di riferimento.

L’accesso al congedo per “sospensione dell’attività in presenza/chiusura centri assistenziali in presenza del figlio con disabilità in situazione di gravità” risulta possibile solo a condizione che:

  • Il richiedente abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • Il richiedente non possa svolgere attività di lavoro in modalità agile;
  • Il figlio per cui si fruisce del congedo sia disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 104/1992 iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale,
  • La sospensione dell’attività didattica o la chiusura dei centri assistenziale in presenza del figlio deve essere stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021;
  • L’altro genitore non stia fruendo negli stessi giorni del medesimo congedo per lo stesso figlio o non stia prestando lavoro in modalità agile per motivi legati allo stesso figlio

Con la presentazione della domanda si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
  • di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile
  • è stata accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del figlio per cui si presenta la domanda e che lo stesso è iscritto a scuola o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  • che, durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore non fruisce per lo stesso figlio di ‘congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o chiusura di centri assistenziali’, e non svolge lavoro in modalità agile per motivi legati allo stesso figlio

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare emessa dall’istituto contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo di cui trattasi.

INFORMATIVA CONGEDI PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DEL FIGLIO CONVIVENTE MINORE DI ANNI 14

Per l’anno 2020 a decorrere dal 29 ottobre e sino al 31 dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, di fruire di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente (ossia avente stessa residenza anagrafica) e minore di anni 14, disposta con provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

Il Congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni, per tutti i figli minori di anni 14 per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

L’indennità erogata è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto nell’art. 23 T.U maternità/paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per presentare domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo per sospensione didattica in presenza del figlio. La procedura consentirà l’acquisizione di una domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio spuntando il ‘si’ sulla relativa opzione ed il ‘no’ sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo 2021 per genitori con figli affetti da sars covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali, di congedo per quarantena scolastico del figlio e congedo COVID-19).

Si ricorda che è necessario allegare copia del provvedimento. Se è stato emesso da pubblica amministrazione, è consentito allegare ogni documento utile al reperimento delle informazioni identificative del provvedimento stesso.

L’accesso al congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio risulta possibile solo a condizione che:

  • Il richiedente abbia in essere un rapporto di lavoro;
  • Il richiedente non svolga attività di lavoro in modalità agile a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione del congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • Il figlio per cui si fruisce del congedo sia minore di anni 14;
  • Il richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per il quale è richiesto il congedo stesso;
  • La sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio deve essere stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche;
  • L’altro genitore convivente con il minore non svolga attività lavorativa in modalità agile;

Con la presentazione della domanda si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di avere un rapporto di lavoro in essere;
  • di non svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’art. 21-bis del DL 104/2020, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 126/2020, o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • che, durante la fruizione del congedo di cui trattasi, il figlio per cui si richiede il congedo ha la stessa residenza anagrafica del richiedente;
  • che l’altro genitore non è anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo oppure (qualora l’altro genitore sia anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) che durante i giorni di congedo richiesti, l’altro genitore non fruisce di congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio, non svolge a qualsiasi titolo attività di lavoro in modalità agile, non fruisce di congedo parentale per lo stesso figlio, non fruisce dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento) per lo stesso figlio, non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, non si sta astenendo dall’attività lavorativa a titolo di maternità/paternità per lo stesso figlio.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare emessa dall’istituto contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio.

INFORMATIVA CONGEDI PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Per l’anno 2020 a decorrere dal 9 settembre e sino al 31 dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, di fruire di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente (ossia avente stessa residenza anagrafica) e minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

A decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui trattasi può essere fruito anche in caso di quarantena del figlio convivente disposta dalla Dipartimento della ASL a seguito di contatto verificatosi:

  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
  • all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Il Congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta per tutti i figli minori di anni 14 che siano destinatari di provvedimenti di quarantena ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal su citato Dipartimento di Prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica parzialmente sovrapposti relativi allo stesso o ad altri figli si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

L’indennità erogata è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto nell’art. 23 T.U maternità/paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per presentare domanda di congedo per quarantena scolastica dei figli si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo per quarantena scolastica del figlio. La procedura consentirà l’acquisizione di una domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio spuntando il ‘si’ sulla relativa opzione ed il ‘no’ sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo 2021 per genitori con figli affetti da sars covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali, di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e congedo COVID-19).

L’accesso al congedo per quarantena scolastica dei figli risulta possibile solo a condizione che:

  • Il richiedente abbia in essere un rapporto di lavoro;
  • Il richiedente non svolga attività di lavoro in modalità agile a causa della quarantena del figlio (art. 5 comma 1 D.L. 111/2020) o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione del congedo per quarantena scolastica del figlio;
  • Il figlio per cui si fruisce del congedo sia minore di anni 14;
  • Il richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per il quale è richiesto il congedo stesso;
  • Il figlio per il quale si fruisce di congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto;
  • L’altro genitore convivente con il minore posto in quarantena non svolga attività lavorativa in modalità agile;

Con la presentazione della domanda si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

  • di avere un rapporto di lavoro in essere;
  • di non svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’art. 21-bis DL 104/2020, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 126/2020, o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione di congedo per quarantena scolastica dei figli;
  • che, durante la fruizione del congedo di cui trattasi, il figlio per cui si richiede il congedo ha la stessa residenza anagrafica del richiedente;
  • che l’altro genitore non è anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo oppure (qualora l’altro genitore sia anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) che durante i giorni di congedo richiesti l’altro genitore non fruisce di congedo per quarantena scolastica del figlio, non svolge a qualsiasi titolo attività di lavoro in modalità agile, non fruisce di congedo parentale per lo stesso figlio, non fruisce dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento) per lo stesso figlio, non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CI-SOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, non si sta astenendo dall’attività lavorativa a titolo di maternità/paternità per lo stesso figlio.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare emessa dall’istituto contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo per quarantena scolastica dei figli.

INFORMATIVA CONGEDI COVID-19

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020 è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato per la cura dei figli minori. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 30 giorni da uno dei genitori, anche alternativamente.

I lavoratori dipendenti possono fruire del Congedo COVID-19 anche in modalità oraria utilizzando lo sportello per la presentazione di domanda di congedo parentale su base oraria, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta per la cura di tutti i figli ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Considerato quindi che per i genitori di figli di età fino a 12 anni l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile solo a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting o per l’iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia ovvero sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia per un importo pari o inferiore a 600 euro o 1000 euro per lavoratori dipendenti di cui all’art. 25 comma 3 del decreto-legge n. 18/2020;

e per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.


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