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Congedo matrimoniale

Congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale o assegno per congedo matrimoniale è una prestazione economica che viene concessa in occasione di un congedo straordinario di 8 giorni per matrimonio / unione civile.

L ‘assegno spetta ad entrambi i coniugi / uniti civilmente quando entrambi vi abbiano diritto. Il congedo deve essere fruito entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio / unione civile.

L’INPS paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro ma nella domanda dovrà comunque essere fornito l’IBAN per l’accredito e il relativo mod. SR163.

COSE DA SAPERE

Spetta a:

  • operai di aziende industriali ed artigiane, comprese le cooperative, il cui rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana, che si trovano sotto le armi;
  • disoccupati con almeno 15 giorni di occupazione, come operai, nei 90 giorni precedenti il matrimonio presso le predette aziende;
  • marittimi di bassa forza dell’armamento libero (sottoufficiali e comuni) alle stesse condizioni;

Requisisti:

  • aver contratto matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno);
  • far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruire del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
  • essere in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non essere in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro;

L ‘assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di:
    • impiegati;
    • apprendisti impiegati;
    • dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);

Cosa spetta:

  • per gli operai e gli apprendisti7 giorni di retribuzione (retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento – o quella teorica se assente non retribuito-, esclusi i ratei di 13^ e 14^, ferie pagate , ferie non godute e straordinari , diviso rispettivamente 26,13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quindicinale, oppure quattordicinale o settimanale (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
  • per i lavoratori a domicilio7 giornate di guadagno medio giornaliero (dividere la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
  • per i marittimi: 8 giornate di salario medio giornaliero (salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
  • per il part-time verticale: spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa (Circ. n 67 del 10/04/1989) detratta la percentuale a carico del lavoratore;

Casi particolari:

  • da contratto collettivo, per impiegati, quadri e dirigenti, hanno normalmente un congedo straordinario di 15 giorni, regolarmente pagato e retribuito dal datore di lavoro;
  • è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n. 164 del 22/7/1997);
  • è incumulabile  con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole (Circ. n. 248 del 23/10/1992). La medesima disciplina si applica in caso di disoccupazione indennizzata;
  • lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio;
  • I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio;

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