Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero
Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184)
Hanno facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la cittadinanza italiana, anche se durante tali periodi abbiano avuto la cittadinanza straniera.
Hanno, altresì, titolo al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969 che, alla data della morte, erano cittadini italiani.
Non possono invece esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro anche se si tratti di imprese ed amministrazioni italiane.
Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato posteriori al 1° luglio 1920 prestati all’estero:
- In Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali;
- In Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.
Documenti da allegare :
- L’esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da documentazione in originale, attinente al rapporto medesimo e risalente all’epoca dello stesso rapporto o anche in periodi successivi, ma comunque remoti rispetto alla domanda di riscatto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione, di licenziamento, di benserviti e simili). Sono ritenute valide le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente tradotte. Le dichiarazioni prive delle caratteristiche suddette e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro devono essere necessariamente convalidate dalle autorità consolari con riguardo al contenuto intrinseco delle dichiarazioni in argomento e pertanto basarsi su opportune verifiche ed accertamenti relativi all’effettivo espletamento del rapporto di lavoro.
- Gli altri elementi del rapporto di lavoro quali la durata, la retribuzione, la qualifica ecc. possono essere provati “con altri mezzi” anche orali.
- Di tali documenti, se redatti in lingua straniera, deve essere prodotta la traduzione recante la convalida dell’autorità diplomatica o consolare del paese da cui i documenti provengono, ovvero dai traduttori a ciò legalmente autorizzati. Se il richiedente il riscatto risiede all’estero, la traduzione di tali documenti dovrà invece essere convalidata dall’autorità consolare o diplomatica italiana del Paese di residenza o del Paese nella cui lingua i documenti sono stati redatti.
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