ENPAM La pensione di vecchiaia nel fondo dei liberi professionisti (Quota B)
Nell’ENPAM, il diritto per la pensione di vecchiaia si matura quando si raggiunge il requisito dell’età anagrafica. Fino al 2018 l’età per la pensione aumenta ogni anno di sei mesi in sei mesi.
Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Dal 2018 |
66 anni | 66 anni e 6 mesi | 67 anni | 67 anni e 6 mesi | 68 anni |
La pensione di vecchiaia ENPAM si compone di varie voci:
- una pensione di base Quota A che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine;
- un’eventuale quota che è calcolata sui contributi versati in base alla propria attività professionale;
Le tipologie possibili di pensione di vecchiaia sono, in base alle categorie:
- Pensione di vecchiaia fondo Medici di medicina generale
- Pensione di vecchiaia fondo Liberi professionisti
- Pensione di vecchiaia fondo Specialisti ambulatoriali
- Pensione di vecchiaia fondo Specialisti esterni
Pensione di vecchiaia nel Fondo dei liberi professionisti (Quota B)
Questa pensione spetta a tutti i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione. Una volta che si è andati in pensione non si è obbligati a cessare l’attività professionale.
Requisiti:
- possedere il requisito dell’età anagrafica;
- avere almeno 5 anni di contribuzione sulla Quota A del Fondo di previdenza generale (contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta) e sono ancora iscritti all’Albo;
- non sono titolari di una pensione da totalizzazione o di invalidità a carico dell’ENPAM;
Lavorare dopo il pensionamento:
I pensionati che continuano a esercitare la libera professione sono tenuti per legge a versare i contributi all’ENPAM. I soldi versati non vanno persi. L’ENPAM infatti ricalcola le pensioni e le aumenta in base ai nuovi versamenti fatti. La pensione supplementare viene liquidata ogni tre anni. (Art. 19 del Regolamento ENPAM)
Casi particolari:
Nel caso si venga cancellati dall’Albo o si è stati radiati, prima di aver compiuto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, in questo caso si ha diritto alla pensione, ma solo se, presso il Fondo di previdenza generale, si possiede un’anzianità contributiva effettiva, riscattata e/o ricongiunta (i periodi non devono essere coincidenti) di almeno 15 anni. In caso contrario si ha diritto alla restituzione dei contributi.
Modulistica disponibile:
- Domanda di pensione ordinaria;
- Domanda di integrazione al minimo;
- Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta;
- Domanda di restituzione dei contributi;