Patronato

Prescrizione e decadenza

Prescrizione e decadenza

L’ordinamento giuridico opera l’estinzione con la prescrizione, ovvero, la perdita di un diritto acquisito che scatta a seguito del suo mancato esercizio da parte del titolare entro un termine prefissato dalla legge.

La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto disponibile per la mancata volontà di esercitarlo entro un termine perentorio previsto dalla legge.

La durate della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato può far valere il suo diritto.

COSE DA SAPERE

Interruzione della prescrizione:

  • la cassazione ha stabilito che la richiesta a seguito di invio telematico da parte del Patronato della prestazione previdenziale, rivolta all’ente assicuratore, per conto dell’assicurato, interrompe la prescrizione del relativo diritto;

Particolarità decadenza:

  • la decadenza non ammette né l’interruzione né, di regola, la sospensione;

Casi particolari:

  • la legge n. 438/1992 ha stabilito, la decadenza triennale per agire  giudizialmente in merito alle prestazioni pensionistiche e decadenza annuale per agire giudizialmente in merito alle prestazioni temporanee;

  • prescrizione quinquennale per i ratei arretrati;

  • è possibile rinunciare ad un eventuale domanda di pensione presentata, se la comunicazione di rinuncia viene effettuata prima dell’avvenuta liquidazione della pensione;

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