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Allegato 1 Circolare INPS 163 del 29-10-2021

Allegato 1 Circolare INPS 163 del 29-10-2021

Esempio 1:

Lavoratore con qualifica di orchestrale – cod. 080 – ed età anagrafica di 62 anni presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS ad agosto 2021 ed è in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1990 al 31.08.2021 con nr. 1.950 contributi giornalieri complessivi tutti versati nella specifica qualifica.

Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:

dal 01.01.1990 al 31.12.1992 = 250 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 3 anni x 60 gg. = 180 gg.; con 70 gg. di surplus accantonato);

dal 01.01.1993 al 30.06.2021 = 1.680 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 14 anni x 120 gg. = 1.680 gg.; nessun surplus accantonato);

dal 01.07.2021 al 31.08.2021 = 20 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 90 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 2 mesi x 7,5 gg. = 15 gg.; 5 gg. di surplus accantonato).

Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 31.08.2021, 18 anni di anzianità contributiva con nr. 1.950 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:

3 anni + 14 anni + 2 mesi + 10 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 180 + 1.680 + 15 + 75.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva, il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al Raggruppamento A, sarà di ulteriori 2 anni ossia: 180 gg. per un totale di 2.130 contributi giornalieri (1.950+180). Almeno i 2/3 della contribuzione complessivamente versata, ossia 1.420 contributi giornalieri (2.130*2/3), deve riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo. Ne consegue che il diritto alla prestazione, per quanto riguarda i 2/3, risulta già perfezionato.

Pertanto la contribuzione mancante alla maturazione dei 20 anni di contribuzione complessiva potrà essere perfezionata con ulteriori 180 contributi giornalieri che potranno essere riferiti anche alla: contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata/accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione dell’art. 16 del DPR n. 1420/1971 e dell’art. 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n. 63dei quali almeno i 2/3 (120 gg.) dovranno riferirsi ad attività lavorativa prestata nel campo dello spettacolo.

Esempio 2:

Lavoratore con qualifica di artista lirico – cod. 011 – ed età anagrafica di 62 anni presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS a giugno 2021 ed è in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1992 al 30.06.2021 con nr. 1.980 contributi giornalieri complessivi tutti versati nella specifica qualifica.

Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:

dal 01.01.1988 al 31.12.1992 = 420 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 5 anni x 60 gg. = 300 gg.; con 120 gg. di surplus accantonato);

dal 01.01.1993 al 31.12.2020 = 1.560 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 13 anni x 120 gg. = 1.560 gg.; nessun surplus accantonato);

Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 30.06.2021, 19 anni di anzianità contributiva con nr. 1.980 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:

5 anni + 13 anni + 12 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 300 + 1.560 + 120.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva oltre a quella assicurativa (già maturata), il requisito contributivo mancante per l’accesso alla prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al Raggruppamento A, è di 1 anno ossia: 120 gg.


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