Lavoro

Art.11 Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Art. 11

Disciplina previdenziale

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.

3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e’ uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e’ determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma e’ stabilita con le modalita’ di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianita’ relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto, l’anzianita’ inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Note all’art. 11:

– Il testo del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250.

– Si riporta l’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797 (Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari):

«Art. 20. (Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 – Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).- Il lavoratore che esplica la sua attivita’ presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l’attivita’ principale.

Si intende per attivita’ principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita’ secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attivita’ principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.».


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