Lavoro

Art.119 TUIR

TUIR Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Art. 119

Condizioni per l’efficacia dell’opzione

1. L’opzione puo’ essere esercitata da ciascuna entita’ legale solo in qualita’ di controllante o solo in qualita’ di controllata e la sua efficacia e’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o societa’ controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa’ o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio e’ irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito e’ stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122;

d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (1).

2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio piu’ periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalita’ e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.


(1) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; per l’applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il comma 5 del medesimo art. 16, D.Lgs. 175/2014.

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