Lavoro

Art.126 TUIR

TUIR Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Art. 126

Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione

1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le societa’ che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle societa’.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non e’ consentito e, se gia’ avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.


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