Art.16 Decreto Sostegni
DECRETO-LEGGE n. 41 del 22 marzo 2021
Art. 16
Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.