Art.42 TUIR
TUIR Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 42
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche’ dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita’ esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita’ di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 29.