Lavoro

Art.53 Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Jobs Act DL n.81 del 15 giugno 2015

Art. 53

Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro

1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;

b) il comma terzo e’ abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Note all’art. 53:

– Si riporta l’articolo 2549 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2549. – (Nozione) – TITOLO VII – Dell’associazione in partecipazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse