Art.77 TUIR
TUIR Titolo II – Imposta sul reddito delle società
Art. 77
Aliquota dell’imposta
1. 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento. (1)
1. 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento. (1)