Assegno di maternità dei Comuni
Assegno di maternità dei Comuni
L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni“, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – recante la “Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 348,12 euro mensili per complessivi 1.740,60 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.416,66 euro.