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Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico (ASV)

Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico (ASV) “assegno funerario

L’Assicurazione Sociale Vita cosiddetto “assegno funerario”, garantisce un’indennità economica in caso di decesso degli iscritti e dei propri familiari a carico. In base alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, l’assicurazione era gestita dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (Enpdep), soppresso nel 1993 e confluito nell’INPDAP, a sua volta soppresso e confluito nell’INPS per effetto dell’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 216.

Dal 2013 il pagamento del contributo avviene tramite trattenuta annuale effettuata dall’INPS sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo.

Il diritto alla prestazione si acquisisce solo dopo 180 giorni di assicurazione.

COSE DA SAPERE

Chi ne ha diritto:

  • i dipendenti di enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita è obbligatoria
  • i dipendenti di enti morali o organismi associativi iscritti in via facoltativa o convenzionale all’Assicurazione Sociale Vita;
  • l’iscritto in caso di decesso del coniuge o altro componente del nucleo familiare a suo carico, oppure il coniuge dell’iscritto deceduto, anche se separato, purché non divorziato e passato a nuove nozze;
  • nel caso di mancanza del coniuge superstite, i figli, affiliati e figliastri a carico celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro. Sono a carico anche i figli maggiorenni fino ai 21 anni se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari in corso legale di studi ed entro i 26 anni;
  • anche il tutore per i figli minorenni a carico dell’iscritto deceduto, o se non ha familiari a carico al momento del decesso, chi ne ha sostenuto le spese funerarie;

Chi è escluso:

  • è escluso il personale statale;

Importo spettante:

  • una mensilità media lorda per ogni persona a carico (con un minimo di due) in caso di decesso dell’iscritto;
  • una mensilità media lorda a chi ha sostenuto le spese funerarie in caso di assenza di familiari a carico.
  • una mensilità media lorda corrisposta all’iscritto in caso di decesso del coniuge;
  • mezza mensilità media lorda in caso di decesso di un altro componente della famiglia a carico (figlio, genitore, fratello o sorella);

Decade se:

  • ai sensi dell’articolo 1924, comma 2, del Codice civile, non avviene il versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza del 30 settembre di ogni anno, per quanto riguarda i prosecutori della contribuzione volontaria che continuano a effettuare il pagamento mediante F24, comporta la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • la domanda di liquidazione della prestazione va presentata entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto;

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