Calcolo periodo comporto
Calcolo comporto: secco, per sommatoria o frazionato
Il calcolo del comporto è stabilito sempre dal contratto collettivo applicato. Le ipotesi riguardano il comporto secco e il comporto per sommatoria o frazionato:
- Comporto secco: se il periodo di conservazione del posto è riferito ad un unico e ininterrotto evento di malattia;
- Comporto per sommatoria o frazionato: se per il tempo di comporto si sommano le malattie verificatesi in un determinato arco temporale.
Esaminando il CCNL Chimici farmaceutici industria si nota che il periodo di conservazione del posto è pari a:
- 8 mesi per chi ha un’anzianità aziendale fino a 3 anni;
- 10 mesi per anzianità oltre 3 anni e fino a 6;
- 12 mesi per chi è in azienda da oltre 6 anni.
I suddetti periodi possono riferirsi ad un unico evento di malattia (comporto “secco”) o alla somma di più assenze nell’arco di 36 mesi (comporto “per sommatoria”).
Se il contratto collettivo prevede il solo comporto “secco” può accadere che il lavoratore si ammali in più occasioni, tutte per un numero di giorni inferiore al limite. In questi casi la Cassazione (sentenza n. 14633/2006) ammette l’utilizzo di un duplice termine di riferimento:
- “Interno” da intendersi come il comporto “secco” previsto dal CCNL;
- “Esterno” rappresentato dal periodo di vigenza del contratto collettivo.
Ipotizziamo l’esistenza di un CCNL con decorrenza 1 gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018 (3 anni), che fissa un comporto “secco” di 180 giorni. Il dipendente in 3 anni ha avuto due eventi di malattia:
- Il primo pari a 120 giorni;
- Il secondo protrattosi per 70 giorni.
Se si prende in considerazione il solo limite interno (180 giorni) il lavoratore dipendente non ha superato il periodo di comporto. Applicando invece il criterio della Cassazione si nota come in 3 anni (periodo di vigenza del CCNL) la somma degli eventi di malattia ha oltrepassato la soglia dei 180 giorni. In questo caso il datore può decidere per il licenziamento del dipendente.