CASSA FORENSE indennità di maternità
CASSA FORENSE indennità di maternità
Beneficiari:
Possono beneficiare di tale istituto tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto.
Requisiti:
La richiedente non deve aver diritto all’indennità di maternità di cui al capo III e XI del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.
Misura del contributo:
L’indennità erogata è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento:
In ogni caso:
l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell’anno del parto (pari ad € 4.958,70 lordi per il 2017);
l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra (pari ad € 24.793,50 lordi per il 2017).
L’indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d’acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.
L’importo viene erogato mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (Irfep).
La certificazione fiscale relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall’anno successivo alla liquidazione della maternità.
La domanda:
La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it), in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line o tramite racc.ta A/R utilizzando l’apposita modulistica, unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26ma settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.