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Cassa Forense La pensione di anzianità

Cassa Forense La pensione di anzianità (art. 7 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

(art. 7 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

REQUISITI:

  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 con 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
  • dal 1° gennaio 2020 con 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

LA DECORRENZA:

La legge n. 335/1995 e art. 59 della legge n. 449/97 ha introdotto le “finestre di accesso” per gli avvocati in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti:

  • domande presentate entro 1° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
  • domande presentate entro 2° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • domande presentate entro 3° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
  • domande presentate entro 4° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo;

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