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Cassa Forense La pensione di inabilità

Cassa Forense La pensione di inabilità (artt. 9 e 11 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

(artt. 9 e 11 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

Per l’accertamento dello stato di inabilità e di invalidità, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale costituita da tre medici particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della commissione medica distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati, eletto nel Collegio in cui è compreso l’Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente, previa acquisizione del consenso dell’interessato alla trasmissione al Delegato dei dati sensibili, di cui all’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.

In caso di malattia, palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal Medico Fiduciario della Cassa, la Giunta Esecutiva può provvedere senza la visita da parte della Commissione Medica Distrettuale.

l richiedente ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, davanti alla commissione, da un consulente di parte che può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla stessa commissione.

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla concessione della pensione.

La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda, corredata dalla relazione della Commissione Medica Distrettuale può altresì, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’accertamento dell’inabilità e dell’invalidità, trasmettere, ove occorra, la documentazione sanitaria al Medico Fiduciario per un ulteriore parere.

Acquisito il suddetto parere, l’istanza di pensione viene sottoposta alla Giunta per la relativa delibera.

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione, da parte della Giunta Esecutiva, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con il ricorso l’interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello. Tale commissione, nominata direttamente dal Presidente, si riunisce e visita in loco.

In alcuni casi, la suddetta visita può essere disposta anche da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di ricorso del professionista.

Gli onorari della commissione distrettuale, dei medici fiduciari della Cassa e della commissione medica di appello, sono a carico della Cassa.

Nel caso di decesso dell’avvocato, intervenuto prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e, sempre che lo stato di invalidità o di inabilità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, e sentito il Medico fiduciario della Cassa, il provvedimento di ammissione a pensione potrà comunque essere adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o equiparati.

I superstiti, aventi diritto alla reversibilità della pensione, possono proporre ricorso, in base al regolamento per l’accertamento della inabilità e della invalidità.

I REQUISITI

  • capacità all’esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale;
  • malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni;
  • cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa;

L’iscritto dovrà inoltrare, unitamente all’istanza di pensione, un’autocertificazione del medico attestante:

  • la riduzione della capacità lavorativa totale e permanente;
  • la causa di tale incapacità;
  • l’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati con il seguente criterio:

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
    10 anni fino al raggiungimento massimo di 39;
  • dal 1° gennaio 2021:
    10 anni fino al raggiungimento massimo di 40;

LA DECORRENZA

  • La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il richiedente provveda alla cancellazione da tutti gli albi entro 3 mesi dalla comunicazione di ammissione a pensione. 
  • La Cassa può, in qualsiasi momento, entro i 10 anni successivi all’ammissione al diritto a pensione, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità che hanno determinato la concessione della pensione. 
  • La sospensione dell’erogazione della pensione di inabilità si ha nel caso in cui il pensionato rifiuti di sottoporsi a revisione. 
  • La pensione di inabilità può essere revocata a seguito di nuova iscrizione ad un albo forense.

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