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Cassa Forense La pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata

Cassa Forense La pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata (art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA e VECCHIAIA ANTICIPATA

(art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, serviranno 69 anni di età con almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
  • dal 1° gennaio 2021, serviranno 70 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
  • è ammessa la possibilità di anticipare il pensionamento PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali) al raggiungimento di una età compresa tra il 65° ed il 70°, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo scaglione di pensionamento. Il pensionamento anticipato, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non comporta alcuna riduzione dell’importo della pensione.
  • la domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta;

LE DECORRENZE

  • 1° giorno, del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista;
  • 1° febbraio dell’anno di maturazione dell’anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell’età anagrafica richiesta;
  • 1° giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali; 

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

(art.16 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

  • L’avvocato, pensionato di vecchiaia, che rimane iscritto alla Cassa e continua ad esercitare la professione, ha diritto ad un primo supplemento dopo due anni dal pensionamento (supplemento biennale) e ad un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio (supplemento triennale);
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza compresa tra l’1/02/2017 e l’1/01/2019 un unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento;
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza compresa tra l’1/02/2019 e l’1/01/2021 un unico supplemento dopo 1 anno dal pensionamento;
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/02/2021 e successiva, non è più prevista l’erogazione di alcun supplemento di pensione;

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