Congedo matrimoniale
Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale o assegno per congedo matrimoniale è una prestazione economica che viene concessa in occasione di un congedo straordinario di 8 giorni per matrimonio / unione civile.
L ‘assegno spetta ad entrambi i coniugi / uniti civilmente quando entrambi vi abbiano diritto. Il congedo deve essere fruito entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio / unione civile.
L’INPS paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro ma nella domanda dovrà comunque essere fornito l’IBAN per l’accredito e il relativo mod. SR163.
COSE DA SAPERE
Spetta a:
- operai di aziende industriali ed artigiane, comprese le cooperative, il cui rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana, che si trovano sotto le armi;
- disoccupati con almeno 15 giorni di occupazione, come operai, nei 90 giorni precedenti il matrimonio presso le predette aziende;
- marittimi di bassa forza dell’armamento libero (sottoufficiali e comuni) alle stesse condizioni;
Requisisti:
- aver contratto matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno);
- far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruire del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- essere in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non essere in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro;
L ‘assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
- aziende
industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con
qualifica di:
- impiegati;
- apprendisti impiegati;
- dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio;
- credito;
- assicurazioni;
- enti locali;
- enti statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
Cosa spetta:
- per gli operai e gli apprendisti: 7 giorni di retribuzione (retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento – o quella teorica se assente non retribuito-, esclusi i ratei di 13^ e 14^, ferie pagate , ferie non godute e straordinari , diviso rispettivamente 26,13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quindicinale, oppure quattordicinale o settimanale (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
- per i lavoratori a domicilio: 7 giornate di guadagno medio giornaliero (dividere la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione) (Circ. n. 320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
- per i marittimi: 8 giornate di salario medio giornaliero (salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 artt.21 e 26) attualmente pari al 5,84%;
- per il part-time verticale: spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa (Circ. n 67 del 10/04/1989) detratta la percentuale a carico del lavoratore;
Casi particolari:
- da contratto collettivo, per impiegati, quadri e dirigenti, hanno normalmente un congedo straordinario di 15 giorni, regolarmente pagato e retribuito dal datore di lavoro;
- è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n. 164 del 22/7/1997);
- è incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole (Circ. n. 248 del 23/10/1992). La medesima disciplina si applica in caso di disoccupazione indennizzata;
- i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio;
- I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio;