Congedo per cure
Congedo per cure ai lavoratori con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50%
L’ art.7 DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 prevede che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico ed è rivolto sia ai dipendenti pubblici che privati.
Il congedo per cure e’ accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita’ della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia a tal proposito interpello n. 10 dell’ 8 marzo 2013 del Ministero del lavoro.
COSE DA SAPERE
Requisiti :
- Accertamento di invalidità civile superiore al 50%;
- Richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita’ della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta ;
- Presentare, alla conclusione delle cure, idonea attestazione dalle quali risulti che il lavoratore ha effettivamente espletato le cure;
Casi particolari :
- In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa;
- La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore;
- Ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta, a tal proposito, ricordiamo che ai pubblici dipendenti viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 ;
- Appare utile precisare che, per gli invalidi, il congedo per cure è di natura diversa rispetto a quello per cure termali e, per questo, non vanno confusi in quanto quest’ultimo ha anche una propria disciplina. Tuttavia nel caso in cui l’attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) indichi la necessità di una cura di tipo termale ( escluso cure elioterapiche, climatiche, psammoteriche) strettamente connessa all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero con un nesso tra la cura e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico) è possibile avvalersi del congedo cure.
- Il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel settore privato il congedo per le cure legate all’invalidità civile non prevede il pagamento di alcuna indennità da parte dell’Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal CCNL di riferimento. In ogni caso, i primi 3 giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.