Cumulo con la Gestione Separata
Cumulo con la Gestione Separata
Il cumulo con la Gestione separata, i contributi accreditati presso la gestione Separata possono essere utilizzati, ai fini del diritto a un’unica pensione, anche attraverso l’istituto del cumulo.
Il cumulo dei contributi consente, infatti, di sommare gratuitamente la contribuzione presente in gestioni previdenziali diverse per ottenere una delle seguenti pensioni:
- anticipata: con 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra;
- di vecchiaia: con un minimo di 67 anni di età, per il biennio 2019- 2020, e 20 anni di contributi complessivi, più gli ulteriori eventuali requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti dei fondi previdenziali; se l’interessato è iscritto presso una cassa dei liberi professionisti, e l’ordinamento prevede un’età pensionabile più elevata rispetto ai 67 anni previsti dall’Inps, al compimento dei 67 anni è liquidata la sola quota di pensione Inps, sussistendo i requisiti diversi da quello di età previsti dalla gestione Inps; la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa;
- di inabilità;
- ai superstiti.
A differenza di quanto avviene con la totalizzazione, per la pensione in cumulo non si applica il ricalcolo contributivo presso le gestioni Inps; per quanto riguarda le casse dei liberi professionisti, è necessario verificare le previsioni dell’ordinamento previdenziale specifico.
Attraverso il computo presso la gestione Separata si possono ottenere i seguenti trattamenti:
- pensione di vecchiaia ordinaria, con 67 anni di età, 20 anni di contributi e un trattamento almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia contributiva, con 71 anni di età e 5 anni di contributi;
- pensione anticipata ordinaria, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra;
- pensione anticipata contributiva, con 64 anni di età, 20 anni di contributi e un trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.
Può esercitare la facoltà di computo nella gestione Separata chi possiede i seguenti requisiti:
- anzianità contributiva inferiore a 18 anni, sino al 31 dicembre1995: sono considerati tutti i contributi, compresi quelli volontari e figurativi;
- anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 accreditati dopo il 31 dicembre 1995.
Per approfondire, qui : computo presso la gestione Separata