DIRITTI E TUTELE IN CASO DI MALATTIE ONCOLOGICHE
Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche
Malati oncologici: guida ai diritti e alle tutele
Le donne e gli uomini che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia, in particolar modo di quella legata a patologie oncologiche, necessitano di un aiuto che spesso va al di là della semplice, sebbene ovviamente fondamentale, terapia medica.
Ci sono problematiche nella vita dei malati, della loro famiglia e dei loro cari, che meritano la massima attenzione pur prescindendo dalle condizioni sanitarie. Sono questioni che coinvolgono la dimensione sociale, assistenziale e, non ultimo, economica.
È su questi aspetti che l’Inps è chiamata a intervenire, garantendo ogni giorno le prestazioni e i servizi che sono il centro dei suoi compiti istituzionali e il cuore dello stato sociale del nostro paese.
In queste pagine sono raccolti i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, che l’Inps offre a beneficio dei malati oncologici. Un piccolo vademecum che può essere di aiuto e orientamento per tutti quelli che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, questi momenti di difficoltà.
Malattia
Le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dalla contratta-zione collettiva.
In alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
In caso di patologie che richiedano terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista anche l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.
Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, dietro presentazione di idonea documentazione, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. (art. 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119), a totale carico del datore di lavoro.
Permessi e congedi lavorativi
Nel caso in cui dalla patologia oncologica discenda il riconoscimento dello status di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).
La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
- 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)
La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno diritto a:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.
La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conserva-zione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
L’articolo 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 ha previsto la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- coniuge o parte dell’unione civile convivente;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari;
- figlio convivente;
- fratello o sorella convivente;
- parente o affine entro il terzo grado convivente;
- figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).
Le prestazioni pensionistiche previdenziali
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all’assegno le lavoratrici e i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti alla gestione separata.
L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se sono soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi, e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la fine del triennio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è con-fermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.
L’importo dell’assegno viene calcolato con il sistema misto: una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo è interamente contributivo.
L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma in questo caso l’importo viene ridotto. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Per avere diritto all’assegno, oltre alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, è necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda.
L’assegno di invalidità non è reversibile in favore dei superstiti aventi di-ritto.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regola-menti dell’Unione Europea di sicurezza sociale (ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previ-sto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contri-buti accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/1995)
La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
Sono destinatari della pensione d’inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
La pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni (articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335):
• anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
• riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell’anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godi-mento della pensione di inabilità revocata.
Pensione di inabilità per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps
La pensione di inabilità spetta, a domanda, all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se è cessata l’attività lavorativa e risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sanitari e amministrativi.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
La prestazione cessa con la morte del pensionato. È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
I requisiti di assicurazione e di contribuzione sono quelli indicati per l’assegno di invalidità.
Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955)
La pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
Sono destinatari di queste tipologie di pensione d’inabilità cd. “ordinarie” tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni:
• riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
• anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
• anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”;
Il trattamento pensionistico di inabilità, eccedente l’ammontare del tratta-mento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è cumulabile nella misura del 70% con i redditi da lavoro autonomo e del 50% con i redditi da lavoro dipendente.
Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% di tali redditi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile
Le percentuali di invalidità che danno diritto alle prestazioni economiche di competenza dell’Inps sono quelle comprese tra il 74% e il 100%. Con percentuali inferiori è possibile accedere a prestazioni di natura non economica (protesi ed ausili ortopedici, esenzione dal ticket sanitario) per le quali sono competenti enti diversi (ASL, Agenzia delle Entrate).
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile occorre anzitutto recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti la natura delle patologie invalidanti.
Il certificato deve indicare l’esatta natura delle patologie invalidanti (in particolare quelle oncologiche) e la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi a inoltrarlo telematicamente alla struttura territoriale Inps in cui l’interessato ha la residenza.
La procedura rilascia una ricevuta con un codice identificativo che il medico consegna all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale (che andrà esibita all’atto della visita medica).
Una volta ottenuto il certificato medico, è possibile presentare la domanda all’Inps entro 90 giorni.
La domanda, comprensiva sia della parte sanitaria che di quella amministrativa, va presentata esclusivamente per via telematica:
• direttamente dal sito www.inps.it, accedendo con PIN, SPID, CNS o CIE, digitando le parole “invio domanda di riconoscimento” e selezionando l’apposito servizio “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari da cittadino”;
• tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei loro servizi telematici;
Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore è necessario utilizzare il codice PIN rilasciato al minore stesso (e non quello del genitore o del tutore).
Anche nel caso in cui l’iter della domanda sia ancora in corso, per i soli malati oncologici è sempre possibile presentare una nuova domanda di aggravamento.
Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps la trasmette telematicamente alla ASL di competenza oppure provvede direttamente alla calendarizzazione, nelle zone dove è attiva la convenzione CIC.
In caso di malattia oncologica, la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006).
La visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
L’Inps ha stipulato una convenzione con tre dei principali ospedali pediatrici italiani – il Bambino Gesù di Roma, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze – grazie alla quale i medici accreditati con l’Istituto potranno compilare il certificato specialistico pediatrico telematico. In questo modo è possibile raccogliere fin da subito – durante il ricovero o la prestazione ambulatoriale presso le strutture sanitarie coinvolte – tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale per il riconoscimento dell’invalidità civile ed evitare così ulteriori valutazioni specialistiche che, nei casi di particolare complessità delle patologie, costringono il minore a sotto porsi a più visite.
Il certificato, completamente gratuito, consente all’Inps di avere rapidamente tutti i dati necessari per valutare il caso. Saranno direttamente i medici delle strutture coinvolte a inserire i dati nei sistemi informativi dell’Inps.
Nel febbraio del 2020 l’Inps ha stipulato anche un’altra convenzione con il Policlinico universitario Agostino Gemelli.
Anche in questo caso, a beneficio dei pazienti oncologici e dei minori, i medici coinvolti potranno redigere il certificato specialistico pediatrico o oncologico e consentire così un iter più veloce.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, la Commissione medica INPS competente si recherà presso il reparto di degenza del Policlinico Gemelli per effettuare la visita medica domiciliare.
Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l’accertamento sanitario in presenza.
Tale modalità, anche per effetto dell’emergenza sanitaria in atto, è diventata ormai ordinaria in tutti i casi nei quali è possibile evitare l’accertamento in presenza.
Le prestazioni economiche di invalidità civile
Assegno mensile
L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
L’assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi, la prestazione viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per il 2020 l’importo dell’assegno è di 286,81 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.926,35 euro.
La concessione dell’assegno mensile è legata al possesso dei seguenti requisiti:
• percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
• reddito entro i limiti personali stabiliti annualmente;
• età compresa tra i 18 e i 67 anni;
• cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
• iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
• titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
• non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità, erogata a qualsiasi titolo dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri Enti ai lavoratori dipendenti e autonomi, e con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio (quindi anche con le rendite INAIL). L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
Pensione di inabilità per invalidi civili
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previ-sti, la prestazione economica viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per l’anno 2020 l’importo della pensione è di €286,81 e viene corri-sposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 16.982,49 euro.
A partire dalla rata di novembre 2020, l’Inps ha messo in pagamento il cd. “incremento al milione” sulle pensioni di inabilità ai soggetti maggiorenni riconosciuti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi e titolari di pensione, nonché ai titolari di pensione ex lege 222/1984.
Si tratta di un incremento fino a €651,51 per 13 mensilità che, per gli invalidi totali, ciechi assoluti e sordi titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, viene riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non devono presentare nessuna domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a €8.469,63 (che sale a 14.447,42 cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).
L’indennità può essere richiesta da chi:
• è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile;
• è in stato di bisogno economico;
• ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
• è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
• è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (articolo 41 del Testo unico sull’immigrazione);
• ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione di inabilità è compatibile con l’attività lavorativa e con le pre-stazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di ser-vizio.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi.
Per il 2020 l’importo dell’indennità è di 520,29 euro.
L’indennità è riconosciuta a chi:
• è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
• è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
• è cittadino italiano;
• è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
• è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
• ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta anche la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Prestazioni non economiche legate all’invalidità civile e all’handicap
I malati oncologici hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie, nonché per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.
Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.
I soggetti a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 45% hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento. L’istituto, disciplinato dalla legge 68/1999, prevede l’obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti.
Hanno diritto inoltre, se espressamente previsto nel verbale sanitario di riconoscimento dell’invalidità o handicap, al contrassegno disabili rilasciato dalla ASL.
La legge dispone poi numerose agevolazioni:
• detrazioni per figli a carico;
• detrazioni per le spese mediche;
• assistenza personale per chi non è autosufficiente;
• Iva agevolata su ausili tecnici e informatici;
• agevolazioni per non vedenti;
• agevolazioni sulle ristrutturazioni per eliminare barriere architettoniche;
• agevolazioni sull’acquisto dell’auto;
• calcolo dell’imposta di successione e donazioni con aliquote differenti.