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Enasarco

21 Novembre 2019 -

Enasarco

L’Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, D.lgs. n. 509/1994.

Il Regolamento delle attività istituzionali contiene le disposizioni generali e gli articoli utili a descrivere la natura giuridica e i compiti che la Fondazione persegue.

Nel 2013 il Regolamento delle attività istituzionali è stato aggiornato con alcune variazioni, contenute nel Bilancio tecnico della Fondazione, necessarie a raggiungere l’equilibrio cinquantennale di Enasarco, così come stabilito dall’ultima Riforma previdenziale.
Le variazioni al Regolamento Enasarco sono state approvate dai Ministeri vigilanti con nota ministeriale n. 36/0016415/MA004.A007/RAP-L-44 del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

I trattamenti Enasarco:

Il contributo facoltativo

Il contributo facoltativo, introdotto dal Regolamento della Fondazione, entrato in vigore quest’anno (art.7), è un versamento volontario, ad esclusivo carico dell’agente, e aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio già effettuato. Offre all’agente, che abbia almeno un mandato attivo nell’anno in corso, la concreta possibilità di incrementare il proprio montante contributivo e conseguentemente la misura delle future prestazioni pensionistiche, a cui potrà accedere nel momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti.

In particolare:

  • incrementa il montante contributivo, relativo alla sola quota C, al fine di aumentare la pensione;

  • l’importo è determinato liberamente  e può variare, nel corso del tempo, a seconda delle disponibilità economiche e delle decisioni dell’agente,  con l’unico vincolo che non sia minore della metà del minimale annuo previsto per il pluri-mandatario;

  • è possibile interromperlo per poi riprenderlo successivamente;

  • è vincolato al montante contributivo del solo anno in cui viene effettuato il pagamento e non ha effetti retroattivi sui contributi obbligatori delle annualità ormai trascorse;

  • non incrementa l’anzianità contributiva, ma solo la misura della futura pensione.

Tale contributo, introdotto dall’articolo 7 del Regolamento  della Fondazione entrato in vigore quest’anno, è riservato agli agenti che abbiano almeno un mandato attivo nell’anno. Per far fronte alle esigenze dell’iscritto, che potrebbe veder modificata negli anni la propria disponibilità economica, la misura del contributo può essere decisa liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale previsto per l’agente plurimandatario (per il 2012 pari a 400 euro). È inoltre possibile interrompere il versamento facoltativo per poi riprenderlo successivamente. Per accedere al servizio, basta entrare nella propria area riservata, cliccare sulla voce “pensione”, “contributo facoltativo”. Si dovrà quindi indicare l’ammontare che l’agente  ha liberamente  deciso e si potrà stampare direttamente il bollettino MAV per procedere al pagamento della somma dovuta. 

Il contributo volontario

La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere formulata, dopo la cessazione dell’attività, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla Fondazione.

Gli uffici della Fondazione, però, non possono procedere alla lavorazione della domanda presentata dall’agente se non è ancora trascorso il periodo utile a disposizione dei preponenti – ai sensi dell’art. 8, comma 36 – per effettuare il pagamento degli eventuali contributi relativi al trimestre in corso alla data di cessazione dell’attività di agenzia; ciò in quanto il calcolo del contributo volontario è effettuato sulla base degli ultimi tre anni di anzianità contributiva e, di conseguenza, è necessario attendere lo scadere del termine di pagamento dell’ultimo trimestre onde consentire l’inserimento anche di questo contributo nel meccanismo di calcolo.

Di conseguenza, le domande di prosecuzione volontaria potranno essere presentate in qualunque momento successivo alla cessazione dell’attività (nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 9, comma 2) e la Fondazione emetterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto nel termine massimo di 90 giorni – salva l’ipotesi di sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni per cause non direttamente imputabili alla Fondazione – a decorrere:

  • dalla scadenza del termine previsto dal’art. 8, comma 3, per il pagamento dei contributi relativi al trimestre di cessazione dell’attività di agenzia (in questo caso la domanda vale come “prenotazione” del processo di lavorazione)
  • dalla data di ricezione della domanda, se il termine di cui all’art. 8, comma 3, è già trascorso.

Nel caso di autorizzazione successiva allo scadere del termine finale del procedimento, come sopra calcolato, i contributi volontari spiegheranno efficacia a decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine, anche ai fini previdenziali, purché versati tempestivamente nel rispetto dell’intervenuta autorizzazione.

I termini per i versamenti 

I contributi volontari autorizzati dovranno pervenire alla Fondazione nei termini indicati di seguito:

  • contributi relativi all’anno in corso, anche non interamente trascorso, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di contribuzione volontaria, a pena di decadenza dal diritto alla prosecuzione stessa, tuttavia da intendere in senso restrittivo quale estinzione del diritto esercitato con la domanda e cristallizzato nel provvedimento di accoglimento. Di conseguenza, finché non sarà trascorso il termine di decadenza previsto dall’art. 9, comma 2, l’interessato potrà reiterare la domanda di prosecuzione volontaria, tuttavia con il rischio di vedersi calcolato un contributo d’importo maggiore nel caso di presentazione della seconda domanda nell’anno solare successivo, a causa del meccanismo d’incremento progressivo dell’aliquota contributiva nel periodo dal 2013 al 2020;

  • contributi relativi ai periodi pregressi (contributi a copertura del periodo intercorso fra la cessazione dell’attività e quello di autorizzazione della domanda), entro i successivi 90 giorni (pari a 180 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione). Il mancato rispetto di questo termine non comporterà la decadenza della domanda di prosecuzione volontaria (a differenza del primo) ma costituirà comunque inadempimento, con conseguente possibilità per la Fondazione di assegnare un termine congruo per il pagamento – 20 giorni – trascorso il quale l’interessato non potrà più coprire i periodi pregressi fra la cessazione dell’attività e la domanda di autorizzazione;

  • contributi relativi alle annualità successive all’autorizzazione, dovranno pervenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in quattro rate trimestrali di pari importo (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre). Nell’ipotesi di versamenti rateali il mancato rispetto delle scadenze intermedie non determina alcuna conseguenza purché il pagamento dell’importo annuo sia perfezionato entro il 30 novembre. I versamenti effettuati oltre il 30 novembre saranno imputati a copertura dei periodi successivi.

I modelli

Dall’1/1/2015 la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere presentata con uno dei seguenti modelli:

  • 4322c per coloro che vogliono acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e sono in possesso dei seguenti requisiti:
    • abbiano cessato l’attività di agenzia, temporaneamente o definitivamente;
    • abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva all’atto della cessazione;
    • abbiano almeno tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa;
    • non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva.
  • 4324c per gli agenti che abbiano ottenuto una precedente autorizzazione alla contribuzione volontaria ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento delle Attività Istituzionali in vigore dall’1/1/2004, che prevedeva la cessazione del diritto ai versamenti volontari in ogni caso con il conseguimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni prevista per la pensione di vecchiaia. Tali agenti, al raggiungimento del 20° anno di contribuzione (con il quale si esaurisce l’autorizzazione già ottenuta), potranno chiedere, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 2 del vigente Regolamento, di effettuare ulteriori versamenti al fine di raggiungere più rapidamente la quota pensionabile.

  • 4325c per gli agenti che intendono versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale

Contributo minimo annuo (minimale)

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale.  

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Minimali Plurimandatari Monomandatari
Dal 01/01/2020431,00 €861,00 €
Fino al 01/01/2019 428,00 € 856,00 €
Fino al 31/12/2018 423,00 € 846,00 €
Fino al 31/12/2017 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2016 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2015 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2014 417,00 € 834,00 €
Fino al 31/12/2013 412,00 € 824,00 €
Fino al 31/12/2012 400,00 € 800,00 €
Fino al 31/12/2011 396,00 € 789,00 €
Fino al 31/12/2009 381,00 € 759,00 €
Fino al 31/12/2007 364,00 € 727,00 €

Per i minimali di contribuzione – a differenza dei massimali – è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

  1. produttività : il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.
  2. frazionabilità : in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta mandante. 


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